
Con orgoglio possiamo annunciarvi che la questione relativa al "Cinipide"del castagno,che sta affliggendo le zone limitrofe a Montella e che molto probabilmente arriverà anche qui,grazie all'intervento dell'eurodeputato Roberto Fiore,è arrivata al Parlamento Europeo.Su nostra proposta,una preoccupante minaccia per il nostro territorio,è stata fatta presente ai più alti vertici europei.Segno indiscutibile,di quanto Forza Nuova tenga alla nostra comunità,in modo reale e concreto.
Di seguito l'interrogazione presentata e la relativa risposta della Comunità Europea:
Con la premessa che:
— in Irpinia si estendono 9000 ettari di castagneti da frutto che ricadono, per parte di 3000 di essi, nel comprensorio «Castagna di Montella» di cui alla DOC riconosciuta con D.M. 5.12.1987;
— tale produzione di qualità, pari a 60000 quintali annui, é seriamente minacciata, oltre che da fattori climatici imprevisti, quali siccità e nevicate anticipate, da un imenottero chiamato Cinipide Galliceno del Castagno (Drycosmus Kuriphililus Yasumatsu), considerato uno dei pericoli maggiori per il castagno;
— tale insetto non ha origine autoctona, ma proviene dalle zone della Cina e Turchia, in quanto diffuso da piante e innesti importati da queste ultime zone;
— le forme di prevenzione e cura sono a carico dei coltivatori, in base all'art. 7 della L. 30.10.2007, la quale ha recepito la Decisione della Commissione 2006/464/CE(1);
Potrebbe la Commissione precisare se tale decisione non sia in contrasto con la logica di aiuto alle attività agricole dei paesi membri, nonché di valorizzazione dei prodotti tipici e di eccellenza, considerato l'inserimento della castagna di Montella tra i prodotti IGP?
Ecco la risposta:
Risposta data da Androulla Vassiliou a nome della Commissione
Il cinipide galligeno del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu è considerato uno degli instetti più dannosi per il castagno. In Europa, questo parassita esotico è stato registrato per la prima volta in Italia (regione Piemonte) nel 2002, dove, a quanto pare, è stato incidentalmente introdotto attraverso l'importazione di materiale da vivaio proveniente dalla Cina. Da lì, il parassita si è diffuso rapidamente nella penisola italiana ed è stato rilevato anche in Francia nel 2005 e in Slovenia nel 2006.
Per evitare introduzioni supplementari del cinipide galligeno del castagno da paesi terzi nonché la sua ulteriore diffusione all'interno della Comunità, la Commissione ha messo in atto nel 2006 misure di emergenza provvisorie contro il parassita in questione (decisione 006/464/EC(1) della Commissione). Questa misure consentono unicamente l'importazione di castagni originari dalle zone esenti dal parassita in questione. Inoltre, le piante del castagno possono essere spostate all'interno della Comunità solo se sono state coltivate per tutta la loro vita o dalla loro introduzione nella Comunità in una zona esente dal parassita. Gli Stati membri devono condurre indagini annuali ufficiali per controllare la presenza del parassita e stabilire zone delimitate dopo conferma della presenza del medesimo nonché adottare misure per eradicare o almeno contenere la diffusione del parassita.
A norma dell'attuale regime comunitario di salute delle piante, stabilito dalla direttiva 2000/29/EC(2) del Consiglio, gli Stati membri possono ricevere, su richiesta, un contributo finanziario della Comunità per un'ispezione fitosanitaria al fine di coprire le spese riguardanti direttamente le misure ufficiali che sono state adottate per l'eradicazione o il confinamento del cinipide galligeno del castagno. Sono previste misure quali la distruzione delle piante infestate, attività di ispezione e di monitoraggio. I pagamenti effettuati da fondi pubblici per compensare tutte o una parte delle perdite finanziarie originate da una o più delle misure ufficiali applicate contro il parassita in questione potrebbero essere considerati una spesa ammissibile per il contributo finanziario della Comunità. Tuttavia le perdite di guadagno del settore privato derivanti dall'applicazione delle misure ufficiali non sono ammissibili per il contributo finanziario comunitario nell'ambito del regime fitosanitario della Comunità.
Per i produttori primari, le perdite di guadagno possono essere compensate da aiuti statali che soddisfino le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006(3) della Commissione, oppure da un aiuto de minimis fino a 7 500 EUR, per un periodo di tre anni finanziari, nei limiti di un importo massimo fissato per lo stesso periodo nell'allegato al regolamento (CE) n. 1535/2007(4) della Commissione (per l'Italia l'importo è di 320 505 000 EUR) e alle condizioni previste dal predetto regolamento.
Gli operatori privati che importano o commerciano piante di castagno che hanno perso guadagni a causa dell'applicazione di misure ufficiali, possono ricevere un aiuto de minimis in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006(5) della Commissione, che consente, in certi casi, lo stanziamento fino a 200 000 EUR per un periodo di tre anni finanziari.
Per qualsiasi informazione a riguardo,presso la sezione di Forza Nuova Montella in via piazzavano 15,troverete un punto d'ascolto per tutti coloro interessati e colpiti da questo problema.
FN MONTELLA
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